La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie salvo nuovi interventi per prorogare l’Ecobonus nella prossima legge di bilancio.
È stata invece prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per questi interventi sono riconosciute detrazioni più elevate: dal 70% al 75% delle spese sostenute a seconda delle prestazioni energetiche che si riescono a conseguire.
In cosa consiste:
La norma prevede che il 65% di tutte le spese sostenute per eseguire gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dal decreto può essere portato in detrazione dall’Irpef o dall’Ires (a seconda che si tratti di persone fisiche o di società). Le detrazioni saranno suddivise in 10 rate annuali di pari importo.
Gli interventi che possono essere portati in detrazione sono:
Gli edifici oggetto di intervento:
Gli interventi possono essere effettuati su tutti gli edifici esistenti, sono invece esclusi gli edifici di nuova costruzione anche se già registrati al catasto alla categoria F/3.
Chi può richiedere le detrazioni:
Le detrazioni fiscali possono essere richieste oltre che dal titolare dell’immobile anche da:
Cosa serve per richiedere le detrazioni fiscali:
Per poter ottenere le detrazioni fiscali del 65% e necessario compilare una richiesta sul portale del ENEA allegando tutta la documentazione richiesta.
I dati da inserire nella scheda/domanda:
Per compilare la richiesta di accesso alle detrazioni fiscali è necessario fornire una serie di informazioni che variano anche in funzione del tipo di intervento per cui si richiedono le detrazioni. Alcune informazioni sono di natura anagrafica altre di tipo tecnico.
Andranno inseriti:
E fissato un tetto massimo per le detrazioni fiscali per ciascuna tipologia di intervento:
Tipo di intervento |
Detrazione massima |
riqualificazione energetica di edifici esistenti |
€ 100.000 |
involucro degli edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi - su edifici esistenti) |
€ 60.000 |
installazione di pannelli solari termici |
€ 60.000 |
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale |
€ 30.000 |
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 |
€ 60.000 |
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili |
€ 30.000 |
dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di climatizzazione |
non è previsto limite massimo |
interventi su parti comuni degli edifici condominiali per i quali si può usufruire della detrazione del 70 o del 75% |
€ 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
Le detrazioni per i condomini:
Come già detto sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
In particolare:
Il raggiungimento di tali obbiettivi deve essere asseverato da un tecnico abilitato attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio.